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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 3 - Disposizioni comuni per tutti i gradi o ordini di scuole

3.1 I Provveditori agli studi adottano con effetto dall'anno scolastico 1997/98 provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai criteri e parametri previsti dal presente decreto, previa delimitazione di ambiti territoriali nei quali sia assicurata la permanenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola, tali ambiti vanno dimensionati anche sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio in maniera differenziata per ciascun grado di istituti di istruzione per ciascun tipo di scuola secondaria superiore, tenendo conto, dell'entità della rispettiva utenza. Al riguardo saranno tenute in particolare considerazione proposte di aggregazione avanzate dagli istituti e scuole direttamente interessati, sulla base di accordi organizzativi raggiunti tra le stesse istituzioni.

3.2 I medesimi criteri e parametri di riferimento vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull'efficacia dei processi formativi, determinati dall'esiguità delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione (ad altra istituzione) o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località di montagna, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio culturali particolarmente critiche.

3.3 Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2 e di assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti inte

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