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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 6 - Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie

6.1 Possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonché in zone territoriali più densamente popolate, caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile, e, infine, nonché nelle zone suburbane delle grandi città corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei e definibili in base al sistema delle vie di comunicazione e dei trasporti pubblici. A tal fine i provveditori agli studi promuovo le opportune intese con i comuni interessati.

6.2 Le istituzioni di cui al comma 1 possono comprendere anche unità scolastiche di comuni viciniori, che, complessivamente non superino le dimensioni demografiche sopra indicate e siano distanti dal centro abitato dove ha sede la stessa istituzione non più di 15 Km. Esse debbono essere costituite da non meno di 20 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale e frequentate da almeno 400 alunni.

6.3 Nella costituzione degli istituti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4, 5, 7 e 8.

6.4 Gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media costituiti ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 315 del 9.11.1994 e dell'art. 8 del D.I. n. 236 del 18.6.1996 conservano il carattere sperimentale.

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