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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 7 - Aggregazioni tra istituti d'istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo

7.1 Le istituzioni di istruzione secondaria superiore da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'articolo 5 o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma.

7.2 I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni viciniori coesistano istituti autonomi e scuole coordinate o sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, siti in località considerevolmente distanti.

7.3 Le aggregazioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte, prioritariamente, tra istituti, scuole coordinate o sezioni staccate dello stesso settore professionale o di tipologia affine, quindi tra istituti dello stesso ordine di studi, successivamente tra istituti di istruzione professionale e tecnica relativi a settori produttivi omogenei, ove non sia possibile adottare una delle soluzioni sopra indicate possono essere aggregate unità scolastiche di ordine e finalità diverse.

7.4 Nell'individuazione dell'istituto da aggregare ad altra unità scolastica di ordine diverso, si deve tener conto della consistenza delle classi e degli alunni delle rispettive sedi, della loro raggiungibilità, nonché delle condizioni strutturali e logistiche degli edifici; tale individuazione deve altresì essere rapportata all'opportunità di garantire l'equilibrata distribuzione degli istituti autonomi tra i diversi ordini di istruzione secondaria superiore.

7.5 Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalità giuridica e conservano le denominazioni delle scuo

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