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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 8 - Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate

8.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli Studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al presente decreto. Tali provvedimenti potranno essere adottati con effetti graduali nell'arco del triennio 1997/1999.

8.2 Ai fini sopraindicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e delle sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, pertanto, subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinché, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriore supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.

8.3 I provvedimenti di cui al punto 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

- i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione;

- le sezioni staccate di scuola media con meno di quindici alunni per classe;

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