IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 1 - Disposizioni generali

1.1. Per gli anni scolastici 1997/98, 1998-99 e 1999-2000, nell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, i Provveditori agli studi assumono come criterio fondamentale di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi, per i diversi gradi e ordini di istituzioni scolastiche, contenute nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4.

1.2 Il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni. Nelle situazioni sopra descritte possono, quindi, essere attivate classi o sezioni con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai successivi articoli.

1.3 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi o sezioni di scuole materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.