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Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10 - Disposizioni per gli anni successivi

10.1 Il numero massimo di alunni per classe o sezione di scuola materna stabilito dagli artt. 2, 4 e 5 per l'anno scolastico 1997-98 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con l'organico prestabilito dal relativo decreto interministeriale.

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