IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2 - Disposizioni relative alla scuola materna

2.1 Le sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini iscritti; ove sia necessario in relazione agli obiettivi generali di cui all'art. 1, comma 1 e non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione nell'anno scolastico 1997-98.

2.2 Le sezioni che accolgono portatori di handicap sono costituite, con 20 bambini.

2.3 Il numero minimo di iscritti a ciascuna sezione resta, comunque, fissato in 15 bambini. Tale limite è ridotto fino a 10 per le sezioni uniche funzionanti nei comuni di montagna e nelle piccole isole.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.