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Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 - Disposizioni relative alla scuola elementare

3.1 Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli Studi dispongono gli accorpamenti di classi parallele dello stesso plesso o di plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25, ovvero, per quanto possibile, con un numero prossimo a tale limite.

3.2 Le classi che accolgono bambini portatori di handicap sono costituite con 20 alunni. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

3.3 Il numero minimo di alunni per classi è fissato, di norma, in 15 bambini, riducibile fino a 10 dove le condizioni di funzionamento dei singoli plessi lo rendano necessario, con particolare riguardo alle zone a rischio di devianza minorile, alle comunità montane e alle piccole isole e alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche nonché alla presenza di alunni con difficoltà di apprendimento. Deroghe ai limiti minimi sopra indicati sono consentite per i plessi e le classi, o pluriclassi uniche nei comuni di montagna e nelle piccole isole, purché costitute con almeno 6 bambini.

3.4 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

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