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Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

4.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al precedente art. 1, comma 1, e senza, comunque, superare, per l'anno scolastico 1997-98, il numero di 28 alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.

4.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.

4.3 Le classi con alunni portatori di handicap sono, costituite con non più di 20 alunni; la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai commi 1 e 2.

4.4 Possono essere eventualmente costituite classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque, superiori a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti in zone a rischio di devianza minorile, nei comuni montani, nelle piccole isole o nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con

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