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Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

6.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da non meno di 20 alunni, salvo il disposto dell'art. 1, comma 2.

6.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

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