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Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7 - Disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

7.1 Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto interministeriale si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.

7.2 La formazione di classi sperimentali relative a progetti promossi e coordinati a livello nazionale, in coerenza alle prospettive di riforma dell'istruzione secondaria superiore, è consentita, purché non comporti incrementi dell'organico complessivo provinciale definito, a norma del relativo decreto interministeriale, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

7.3 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curriculari, il numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia.

7.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo 5, comma 2. È peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione de

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