Decreto legge 25.03.1997, n. 67
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della corte dei conti è esercitato in via successiva ed è finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
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Soppresso dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
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