Decreto legge 25.03.1997, n. 67
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale 44 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della L. 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeropor
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