Decreto legge 25.03.1997, n. 67
1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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