Decreto legge 25.03.1997, n. 67
1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.
2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997.
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.