Decreto legge 28.03.1997, n. 79
Capo III - Disposizioni in materia fiscale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera a) è abrogata;
b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
"n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.";
c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.";
d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti.";
e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è in
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