Decreto legge 28.03.1997, n. 79
Capo III - Disposizioni in materia fiscale
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo 36 .
2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi
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