Decreto legge 28.03.1997, n. 79
Capo III - Disposizioni in materia fiscale
1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo 41 . 42
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 347 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana.
La
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