Decreto legge 28.03.1997, n. 79
Capo III - Disposizioni in materia fiscale
1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.
2. All'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.è aggiunto il seguente comma: "75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscri
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