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Legge 15.03.1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (G.U. 17.03.1997, n. 63 - S.O.)

Capo I -

Art. 5 -

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 17

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 18

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

17

Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 si veda il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

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