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Legge 15.03.1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (G.U. 17.03.1997, n. 63 - S.O.)

Capo III -

Art. 20 bis - 51

1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; 52

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.

51

Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, e poi così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

52

Comma modificato dall' art. 1 della legge 24.11.2000 n. 340.

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