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Ordinanza MPI 06.03.1997, n. 140

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Art. 3 - Assemblea dei convocati

Ad insediamento avvenuto, l'Assemblea dei convenuti - che in quanto corpo elettorale non necessita di quorum strutturale - provvederà a designare nel suo seno il Presidente e a costituire il seggio che sarà composto di tre membri.

L'Assemblea inizierà i lavori provvedendo a deliberare circa i criteri da seguire per lo svolgimento delle elezioni (nessuna lista, lista unica o liste contrapposte), le modalità per la presentazione delle eventuali liste e quelle di votazione nonché i criteri da applicare per lo scrutinio e la proclamazione degli eletti in caso di parità di voto (anzianità di servizio o di età).

Il Presidente assegnerà agli elettori un congruo periodo di tempo per la formazione e la presentazione delle liste.

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