D.P.R. 10.11.1997, n. 513
Capo I - Principi Generali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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