CCDN 24.10.1997
1. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, può, a domanda, chiedere la modifica dell'anzidetto contratto al fine di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato, temporaneamente o permanentemente, in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
2. In relazione a quanto disposto dal successivo art. 5, comma 1, la domanda può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 6 mesi prima della scadenza dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del CCNL.
3. L'inidoneità allo svolgimento della funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico prodotto dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, a seguito di accertamento medico collegiale richiesto dal competente Provveditore agli Studi in sede di istruttoria dell'istanza dell'interessato.
L'autorità sanitaria, oltre a pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, deve altresì precisare se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
Il Provveditore agli Studi, acquisito il referto medico collegiale:
a) qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, in relazione a specifiche esigenze di servizio, acquisita la documentazione:
- ove si tratti di personale dirigente della scuol
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