CCDN 24.10.1997
1. A norma dell'art. 3 - comma 2 - del D.M. 6 aprile 1995, n. 190 (S.O. n. 59 alla G.U. n. 120 del 25 maggio 1995) e della annessa tabella A), applicativo della legge n. 241/1990, il contratto che regola l'utilizzazione di cui all'art. 1, comma 7, deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 23 del CCNL del personale della scuola.
2. Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
3. Il collocamento fuori ruolo di cui al presente contratto, a norma dell'art. 518 del Decreto Legislativo n. 2971994, può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
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