Circolare MPI 24.10.1997, n. 658
Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione alle scuole dell'obbligo di alunni non vaccinati.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 2021/94, del 2.7.97, ha fatto conoscere il proprio orientamento, in materia di ammissione alle scuole dell'obbligo degli alunni sprovvisti delle certificazioni sanitarie attestanti l'avvenuta sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti norme in materia, confermando l'avviso che le disposizioni in tema di vaccinazioni obbligatorie, essendo dirette a tutelare, oltre che il diritto alla salute dei singoli, anche quello primario e generale della collettività, non possono essere derogate per volontà degli esercenti la potestà familiare.
Sulla base di tale orientamento, si dettano, con la presente circolare, le disposizioni necessarie, per una corretta ed uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale, della complessa e delicata materia.
Viene pertanto ribadito, in via generale, il divieto di ammissione nelle scuole degli alunni sprovvisti delle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie prescritte dalle norme vigenti (legge 6 giugno 1939, n. 891, relativa alla vaccinazione antidifterica, legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n.419, riguardante l'antitetanica, legge 4 febbraio 1966, n. 51 concernente l'antipoliomielitica e legge del 27 maggio 1991, n. 165, contro l'epatite virale B).
Sono consentite deroghe a tale divieto nei confronti degli alunni per i quali il medico o il pediatra di libera scelta, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, abbia rilasciato un apposito attestato di esonero dall'obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico.
Possono anche essere ammessi alle comunità scolastiche che gli alunni nei cui confronti siano stati adottati, dal giudice tutelare competente, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 333 e 336 del codice civile, provvedimenti specifici, a tutti gli effetti sostitutivi dell'obbligo di presentazione delle prescritte certificazioni vaccinali.
Si rib
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