Legge 08.10.1997, n. 352
1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Rientrano nelle attività culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la d
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