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Legge 08.10.1997, n. 352

Disposizioni sui beni culturali. (G.U. 17.10.1997, n. 243 - S.O. n. 212)

Art. 7 - Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2. 1

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Comma così modificato dall' art. 4 della 21.12.1999 n. 513 .

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