Legge 08.10.1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali. (G.U. 17.10.1997, n. 243 - S.O. n. 212)
1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni.
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