Decreto legislativo 02.09.1997, n. 314
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni esclusi dalla base imponibile:
1) la lettera c), concernente i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, è abrogata;
2) la lettera d), riguardante gli assegni familiari, è sostituita dalla seguente: "d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.";
b) nell'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal reddito complessivo, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;";
c) all'articolo 16, comma 1, recante l'elencazione dei redditi soggetti a tassazione separata, nella lettera b), le parole da: "di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46";
d) all'articolo 17, riguardante l'indennità di fine rapporto:
1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.";
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine
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