Accordo 07.08.1998
Parte Prima - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a. tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
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