Accordo 07.08.1998
Parte Prima - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a. diritto ai permessi retribuiti;
b. diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c. diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d. diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
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