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Accordo 07.08.1998

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Parte Prima - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi.

Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998.

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:

a. diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

b. diritto ai permessi retribuiti;

c. diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;

d. diritto ai permessi non retribuiti;

e. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;

f. diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

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