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Accordo 07.08.1998

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU

Art. 10 - Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.

Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

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