Accordo 07.08.1998
Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.
Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.
Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.
L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
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