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Accordo 07.08.1998

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU

Art. 6 - Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

• elezione del presidente;

• acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;

• ricevimento delle liste elettorali;

• verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;

• esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;

• definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;

• distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

• predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

• nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

• organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

• raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;

• compilazione dei verbali;

• comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;

• esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

• trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

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