Accordo 07.08.1998
Parte Seconda - Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
• elezione del presidente;
• acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
• ricevimento delle liste elettorali;
• verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
• esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
• definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
• distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
• nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
• organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
• raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
• compilazione dei verbali;
• comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
• esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
• trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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