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CCNQ 07.08.1998

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (G.U. 05.09.1998, n. 207 - S.O.)

Allegato - Dichiarazione a verbale

NORME SPECIALI PER LA SCUOLA

Le sottoscritte organizzazioni ritengono propedeutico alla sottoscrizione definitiva dell'accordo quadro sulle libertà sindacali il perfezionamento dei punti relativi alle seguenti parti:

art. 5, c. 3 per la parte relativa al rapporto fra aspettativa non retribuita e gestione del personale ai fini della mobilità;

art. 16, c. 1 per l'applicazione di tutte le norme relative all'esercizio dei diritti sindacali (distacchi, aspettative) al personale con contratto a tempo determinato, con nomina di durata annuale;

art. 16, punto B art. 10 è da applicare ai soggetti che assicurano la effettiva continuità didattica: al personale docente;

art. 16, punto C, lo spostamento del termine al 31.07.1998 deve essere correlato ai tempi di sottoscrizione dell'accordo e deve essere riferito anche alle richieste di cumulo dei permessi previsti dall'art. 10, c. 5.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFSAL, tenuto conto che nel presente contratto il numero dei permessi e distacchi fruibili dalle OO.SS. sono ripartiti secondo i criteri di cui al D.M. 5 maggio 1995 (in applicazione del D.P.C.M. n. 770 del 1994) evidenzia il perpetuarsi di situazioni di assoluta disomogeneità e disparità di trattamento tra i dipendenti dei diversi comparti.

Infatti non è stato ridefinito «il numero delle aspettative e dei permessi sindacali proporzionale al numero dei dipendenti all'interno di ciascun comparto» come invece era raccomandato dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5615/96/7.515 del 30 settembre 1996 che riprendeva l'ordine del giorno approvato nella seduta del 10 luglio 1996 del Senato della Repubblica.

Il riordino dei cumuli dei permessi non è stato differenziato tra i diversi comparti onde pervenire alla richiesta omogeneizzazione, ma prevede addirittura una ulteriore penalizzazione di a

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