CCNQ 07.08.1998
PARTE I -
TITOLO I
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge n. 300 del 1970 .
4. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza» è semplificata in «comparti ed aree». Il decreto legislativo «3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 » è indicato come «D.Lgs n. 29 del 1993
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