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CCNQ 07.08.1998

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (G.U. 05.09.1998, n. 207 - S.O.)

PARTE II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 14 - Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap 12 .

2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto «Regioni - Autonomie Locali», l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

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