IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNQ 07.08.1998

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (G.U. 05.09.1998, n. 207 - S.O.)

PARTE II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 15 - Adempimenti

1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.

2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali, le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993 . Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato.

3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.