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CCNQ 07.08.1998

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (G.U. 05.09.1998, n. 207 - S.O.)

PARTE II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 8 - Contingente dei permessi sindacali

1. Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 80 del 1998 , sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1° dicembre 1997 in base al D.P.C.M. n. 770 del 1994 , dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge n. 300 del 1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.

2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993 i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9 6 .

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In deroga al presente articolo, per il comparto scuola, vedi l'art. 6, Accordo 27 gennaio 1999.

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