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CCNQ 07.08.1998

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (G.U. 05.09.1998, n. 207 - S.O.)

PARTE III - Norme finali e transitorie

Art. 21 - Durata

1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998-2001. La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.

3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

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