Decreto MPI 05.08.1998
1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000.
2. I capi d'istituto frequentano i corsi di formazione nella Regione nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento.
3. I capi d'istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art. 25-ter del decreto legislativo n. 29/93 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dell'allegato tecnico.
4. L'effettiva partecipazione dei capi d'istituto alle attività formative, con l'indicazione del percorso seguito, è attestata dall'amministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dell'agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione.
5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attività d'aula e 1/5 per l'attività di confronto e scambio.
6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l'obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29/93.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.