Decreto MPI 05.08.1998
1. Le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con l'indicazione del numero dei lotti che si candidano a realizzare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare, ove richiesto dall'amministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata nell'ambito della stessa Regione. Essi possono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell'amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'apporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da
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