Decreto MPI 05.08.1998
1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dell'offerta formativa, i capi d'istituto possono presentare all'amministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati nella Regione ove è ubicata la propria sede di servizio.
3. L'amministrazione scolastica regionale procederà alla composizione dei corsi tenuto conto del criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai capi d'istituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procederà mediante sorteggio.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dell'offerta formativa, l'amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14.
5. La convenzione prevederà, tra l'altro, in particolare:
a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;
b) la disciplina dell'erogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dell'amministrazione scolastica regionale nonché delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie;
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