Decreto MPI 05.08.1998
1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all'articolo 5, comma 2, con il ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui all'art. 5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati.
2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, all'amministrazione scolastica regionale.
3. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari delle attività e nel rispetto della normativa vigente in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6.
4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.
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