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D.M. Pubblica istruzione 10.08.1998, n. 354

Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. (G.U. 18.11.1998, n. 270 - S.O. n. 192)

Art. 4 - (A.D. da 7 a 9)

1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera B del precedente art. 1 sono costituiti per aggregazione tra classi di

concorso appartenenti prevalentemente alla scuola secondaria di 2° grado.

2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con la sola eccezione dell'ambito disciplinare 8, sono previste prove obbligatorie e comuni, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive indicate nel citato Allegato 1.

3. Il superamento delle prove aggiuntive consente il conseguimento delle rispettive abilitazioni.

4. L'ambito disciplinare 8 è articolato per moduli come indicato nell'Allegato 1; la prova scritta di fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A; la prova scritta di matematica è obbligatoria e comune alle classi 47/A e 49/A; la prova di laboratorio di fisica è aggiuntiva per la classe 38/A e 49/A.

5. I docenti abilitati, purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente decreto, possono partecipare alla procedura concorsuale per il conseguimento delle abilitazioni relative all'ambito disciplinare di riferimento sostenendo solo le prove aggiuntive, indicate nel citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma successivo.

6. Relativamente all'ambito disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso dell'abilitazione LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso ordinamento, di cui al D.M. 3.9.1982, e considerata non corrispondente all'abilitazione per la classe 36/A del vigente ordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Testo Coordinato, citato in premessa, per conseguire l'abilitazione per la predetta classe 36/A, debbono sostenere solo la prova scritta obbligatoria comune e

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