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Legge 03.08.1998, n. 315

Interventi finanziari per l'università e la ricerca. (G.U. 30.08.1998, n. 203)

Art. 2 -

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spec

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