Circolare Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica 10.04.1998, prot. n. 126786
Art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza secondo i nuovi requisiti dalla tabella D allegata alla legge n. 449 del 27.12.1997, possa computarsi, in aggiunta al "servizio effettivo" maturato dal personale dipendente, anche il "servizio utile" costituito dagli aumenti di cui al Capo III del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973.
La richiesta è motivata dalla circostanza che le recenti disposizioni introdotte dalla riforma previdenziale, richiamando il generale concetto di "anzianità contributiva", sembrano superare, ai suddetti fini, la cennata distinzione tra "servizio effettivo" e "servizio utile".
Al riguardo la scrivente, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 1, lettera a) della citata legge n. 449/1997, ritiene di poter convenire con l'avviso espresso da codesta Amministrazione nel senso di considerare il "servizio utile" nell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione come definita dalla medesima legge n. 449/97.
Infatti, appare sostenibile l'ipotesi che il legislatore, nel fissare i nuovi requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico, abbia voluto ricondurre la nozione di "servizio utile" a quella di "anzianità contributiva", intendendola quale requisito unitario distinto da quello dell'età anagrafica.
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