Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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