Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.".
3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitam
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